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STATUTO “OASI  GIOVANI – O.N.L.U.S.”

 

 Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE ED ORIGINI

  1. E’ costituita l’associazione denominata “OASI GIOVANI – O.N.L.U.S.” (organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
  2. L’associazione ha sede nel comune di Savigliano, corso Roma 117.
  3. L’associazione trae le sue origini dalla fusione delle seguenti tre I.P.A.B. (Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza) saviglianesi:
     “Opere assistenziali giovanili saviglianesi” (ex asilo infantile “Principe di Piemonte” fondato nel 1848 come asilo d’infanzia ed ex “Pro Pueritia”, fondata nel 1908),
    “Casa dell’accoglienza–comunità giovanile” (ex “Orfanotrofio femminile”, fondato nel 1636),
    “Istituto Beato Amedeo di Savoia” (ex “Ospizio di carità”, fondato nel 1777).

La fusione dei suddetti tre Enti portò alla nascita dell’I.P.A.B. “Oasi Giovani” (D.G.R. del Piemonte n. 29-22611 del 6/10/1997), in seguito trasformatasi in associazione privata (determinazione della direzione politiche sociali Reg. Piemonte n. 151 del 30/06/2005), ottenendo l’iscrizione nel registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche di diritto privato al n. 623, con effetto dal 12/07/2005.

Con le modifiche allo statuto sociale deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci del 14/12/2006 (verbale notaio Testa con atto repertorio n. 20069/8489), l’associazione è stata iscritta, in data 01/02/2007, nel registro delle  O.N.L.U.S. (comunicazione prot. n. 07/5003 della direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate).

 

Art. 2 – FINALITÀ

  1. L’ente non ha fini di lucro. Esso intende perseguire finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
    a) assistenza sociale;
    b) istruzione;
    c) formazione;
  2. Scopo primario dell’associazione è la promozione umana e sociale di bambini, adolescenti, giovani e famiglie, con priorità, in via graduata, per:
    a) i residenti o domiciliati nel comune di Savigliano;
    b) i residenti o domiciliati nel territorio dell’ente socio-assistenziale e sanitario di riferimento del comune di Savigliano;
    c) i residenti o domiciliati nel territorio della regione Piemonte;
    d) i residenti o domiciliati nelle altre regioni italiane.
  3. Tale scopo è rivolto verso qualsiasi soggetto di ambo i sessi, nonché giovani e/o nuclei familiari di ogni ceto sociale, etnia e religione, in particolar modo nei confronti di coloro che si trovano in condizione di marginalità sociale e/o fisica, o a rischio di emarginazione per motivi di ordine familiare, economico o psicologico–comportamentale.
  4. L’attività viene svolta in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti, d’intesa con il comune di Savigliano, l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali, le istituzioni scolastiche competenti, le associazioni operanti in qualsiasi campo presenti sul territorio che condividano le finalità dell’ente.
  5. L’ente si pone, nell’ambito del territorio, come possibile sostegno per le famiglie nell’educazione dei figli, quale punto di riferimento per attività di istruzione e/o formazione e di iniziative culturali, sociali e ludico-ricreative.
  6. L’ente non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

 

Art. 3 – PATRIMONIO

  1. Per il perseguimento dei fini statutari e per garantirne il funzionamento, l’ente dispone di un patrimonio costituito da:
    a) patrimonio immobiliare strumentale;
    b) patrimonio immobiliare non strumentale;
    c) beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo all’associazione, nonché dalle elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.
  2. il consiglio di amministrazione dell’ente delibera in merito ad atti dispositivi del patrimonio immobiliare.

 

Art. 4 – MEZZI FINANZIARI

  1. Per l’adempimento dei propri scopi, l’ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
    a) rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
    b) rette provenienti dagli utenti e dagli enti affidatari;
    c) proventi relativi a convenzioni con enti pubblici e privati;
    d) quote associative;
    e) erogazioni liberali;
    f) donazioni, eredità e legati;
    g) ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari.
  2. Il consiglio di amministrazione provvede a stabilire l’ammontare delle rette a carico degli utenti e degli enti affidatari.

 

ART. 5 – ASSOCIATI

  1. Gli associati si compongono di due categorie: ordinari e volontari.
  2. Sono associati ordinari tutti i cittadini di maggiore età residenti nel comune di Savigliano che sottoscrivono la quota annua di partecipazione ed accettano lo statuto, condividendo le finalità dell’associazione.
  3. Possono aderire all’associazione anche soggetti collettivi ed enti che, nel rispetto dei principi enunciati nel comma precedente, intendono parteciparvi.
  4. Sono associati ordinari di diritto il comune di Savigliano ed il soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali per conto del comune stesso.
  5. La quota associativa minima annua per gli associati ordinari viene fissata di anno in anno con delibera del consiglio di amministrazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno ed avrà effetto dall’anno successivo a quello della deliberazione.
  6. Sono associati volontari tutti i cittadini di maggiore età che prestano la propria opera gratuita per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 del presente statuto.
  7. Le domande di ammissione sono accettate dal consiglio di amministrazione.
  8. La qualità di associato, sia volontario che ordinario, si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità e l’indegnità sono sancite dal consiglio di amministrazione.
  9. E’ istituito il registro generale degli associati, suddiviso nelle due sezioni: ordinari e volontari. Il registro è tenuto ed aggiornato a cura dell’ufficio amministrativo dell’associazione.
  10. Nessuna indennità compete agli associati.

 

Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Sono organi dell’associazione:
    a) l’assemblea degli associati;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il presidente del consiglio di amministrazione.
  2. L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 7 – COSTITUZIONE E COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  1. L’assemblea è costituita da tutti gli associati di cui al precedente articolo 5.
  2. Ad essa competono:
    a) le modifiche dello statuto;
    b) l’indicazione degli indirizzi generali dell’attività dell’ente;
    c) la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza;
    d) la nomina dell’eventuale revisore dei conti, di cui all’art. 15, e la determinazione del  relativo compenso;
    e) l’approvazione della relazione programmatica annuale predisposta dal consiglio di amministrazione;
    f) l’approvazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
    g) il parere non vincolante sulle questioni eventualmente sottoposte al suo esame dal presidente del consiglio di amministrazione;
    h) la deliberazione di scioglimento e della liquidazione dell’ente e la devoluzione del suo patrimonio, come disciplinato dal successivo art. 18.

 

Art. 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  1. L’assemblea degli associati è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.
  2. L’assemblea degli associati è convocata almeno una volta all’anno dal presidente del consiglio di amministrazione in carica o da chi ne fa le veci, entro il mese di maggio, per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  3. L’avviso di convocazione dell’assemblea è trasmesso a tutti gli associati, unitamente all’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, mediante lettera o altri canali di informazione cartacea e/o telematica.
  4. L’avviso di convocazione dell’assemblea viene inoltre diffuso tramite i canali di informazione cartacea e/o telematica.
  5. All’assemblea possono intervenire con diritto di voto tutti gli associati, ordinari e volontari.
  6. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, può conferire delega scritta ad altro associato non amministratore e non può essere titolare di più di una delega.
  7. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
  8. Per la validità delle adunanze ordinarie in prima convocazione occorre la presenza del cinquanta per cento più uno degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
  9. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno tre consiglieri con richiesta scritta e motivata. La riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  10. L’assemblea degli associati nomina il segretario verbalizzante e delibera a maggioranza assoluta dei presenti mentre, per le modifiche dello statuto, occorrono:
    a) in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
    b) in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  11. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese, tranne quando riguardano persone.
  12. Di ogni riunione dell’assemblea degli associati deve essere redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e diffuso attraverso mezzi di comunicazione cartacea e/o telematica. Il verbale originale viene archiviato presso la sede dell’associazione. 

 

Art. 9 – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. L’associazione è gestita da un consiglio di amministrazione di sette componenti, compreso il presidente.
  2. Quattro consiglieri sono eletti dall’assemblea degli associati e tre sono nominati dal comune di Savigliano. Tutti devono possedere la qualifica di associato, come previsto dall’ art. 5.
  3. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti o rinominati per un solo mandato consecutivo.
  4. I componenti del consiglio rimangono in carica fino all’insediamento dei loro successori.
  5. I consiglieri eletti dall’assemblea, che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, sono sostituiti secondo l’ordine delle preferenze espresse dall’assemblea nell’ultima elezione; in mancanza di disponibilità si deve provvedere ad una nuova nomina.
  6. I consiglieri nominati dal comune di Savigliano, che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, sono sostituiti per surroga dall’ente stesso.
  7. I consiglieri subentranti restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i consiglieri sostituiti; il loro mandato è considerato intero e, pertanto, rientra nel numero dei mandati di cui al precedente comma 3.
  8. Nessuna indennità o compenso spetta ai componenti del consiglio di amministrazione, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati dal consiglio stesso e debitamente documentati.
  9. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica e non possono essere rieletti o rinominati; inoltre decadono i consiglieri che perdono la qualifica di associato. La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione che, contestualmente, provvede all’adempimento delle formalità conseguenti. 

 

Art. 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa dell’associazione secondo gli indirizzi dell’assemblea e delibera in merito a tutto quanto la Legge, il presente statuto ed i regolamenti dell’ente non riservano ad altri soggetti. 

 

Art. 11 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci.
  2. La convocazione deve avvenire in forma scritta e/o telematica con un preavviso di almeno tre giorni; nei casi d’urgenza sono sufficienti ventiquattro ore.
  3. Il presidente deve convocare il consiglio di amministrazione su motivata richiesta scritta di almeno tre consiglieri; la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Il consiglio di amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti; in caso di parità di voti la proposta viene respinta.
  5. Sono assunte, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, le deliberazioni concernenti:
    a) variazioni di ogni natura del patrimonio immobiliare;
    b) determinazioni in merito all’avvio di nuove attività di cui  all’art. 17 o alla cessazione di quelle in essere;
    c) proposta di variazione della quota annua associativa;
    d) proposte di modifica dello statuto;
    e) regolamenti dell’ente;
    f) predisposizione della relazione programmatica e del bilancio consuntivo.
  6. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese, tranne quando riguardano persone.
  7. Alle riunioni può assistere, senza diritto di voto, il personale di volta in volta invitato dal presidente del consiglio di amministrazione.
    Detto personale può assumere il ruolo di segretario verbalizzante.
  8. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può assistere il revisore dei conti, ove nominato.
  9. Il consiglio di amministrazione può avvalersi dell’operato di consulenti esterni.
  10. Il segretario verbalizzante redige, di ogni riunione, apposito verbale da sottoscrivere dal presidente, dai consiglieri presenti e dal segretario stesso. Il verbale originale viene archiviato presso la sede dell’associazione; tutti gli associati, su richiesta, possono prenderne visione. 

 

Art. 12 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

Il consiglio di amministrazione, convocato nella sua prima seduta dal consigliere con maggior anzianità di carica (in caso di parità, dal consigliere di maggior età) elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti, in due distinte votazioni, il presidente ed il vice presidente, che con   la medesima maggioranza possono essere revocati e sostituiti.

 

Art. 13 – RUOLO E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

  1. Il presidente eletto assume la rappresentanza legale dell’associazione;
    in particolare:
    a) convoca e presiede le sedute dell’assemblea degli associati;
    b) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione;
    c) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
    d) vigila sull’osservanza di tutte le normative inerenti l’attività dell’associazione e sul suo corretto funzionamento;
    e) interviene, in caso di urgenza, con idonei provvedimenti e convoca tempestivamente il consiglio di amministrazione per i necessari adempimenti;
    f) rappresenta il consiglio di amministrazione in tutti gli atti approvati;
    g) stipula tutti gli atti negoziali deliberati;
    h) rappresenta l’ente in giudizio;
    i) firma la corrispondenza e gli atti d’ufficio;
    j) relaziona ogni anno all’assemblea degli associati sull’attività dell’associazione e del consiglio di amministrazione.
  2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal consigliere con maggiore anzianità di carica (in caso di parità, dal consigliere di maggior età), con tutti i poteri e le attribuzioni spettanti.

 

Art. 14 –  ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 5, lettera e) disciplina, con un regolamento interno, gli aspetti organizzativi, così come i diritti e i doveri  delle persone che, a qualsiasi titolo, operano per  nome e per conto dell’associazione; lo stesso regolamento individua ruoli e compiti del personale dipendente e  volontario al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative.

 

Art. 15 – REVISORE DEI CONTI

  1. L’assemblea dell’associazione, contestualmente alla elezione degli amministratori, può nominare un revisore dei conti individuato tra i dottori commercialisti o i ragionieri collegiati operanti nel comune di Savigliano.
  2. Il revisore dei conti dura in carica tanto quanto il consiglio di amministrazione e può essere riconfermato.
  3. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
  4. Il revisore dei conti in particolare:
    a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
    b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
    d) redige apposite relazioni sui bilanci;
    e) effettua verifiche di cassa ordinarie e straordinarie;
    f) assiste, se richiesto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

 

Art. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

  1. L’esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.
  2. Entro il 31 maggio di ogni anno l’assemblea degli associati approva il bilancio dell’esercizio precedente.
  3. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
  4. L’ente ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 17 – NUOVE ATTIVITÀ

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l’utilità del servizio, l’associazione potrà intraprendere nuove attività, sempre senza scopo di lucro e nel rispetto del disposto dell’art. 2, comma 6.

 

Art. 18 – SCIOGLIMENTO

  1. Per l’eventuale scioglimento dell’associazione è necessaria la convocazione di un’apposita assemblea e la deliberazione deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati.
  2. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.
  3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L’entrata in vigore del presente statuto non incide sulla durata del mandato del consiglio di amministrazione e del presidente in carica al momento del suo verificarsi, nonché sulla composizione del consiglio di amministrazione stesso. Il mandato in corso rientra nel computo dei mandati di cui al precedente art. 9, comma 3.

 

Art. 20 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi e regolamenti inerenti le attività dell’ente.

 

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